
Lo scorso 5 gennaio 2015 la Cancelleria della Corte penale internazionale ha comunicato l’avvenuto deposito, il I gennaio precedente, di una dichiarazione ex art. 12, par. 3 dello Statuto di Roma da parte del Presidente dello Stato della Palestina, Mahmoud Abbas. Ai sensi dell’atto istitutivo, tale atto consente ad uno Stato non Parte di riconoscere la giurisdizione della Corte su (uno dei) crimini che essa sia competente a giudicare in base all’art. 5, presuntivamente commessi sul territorio o da parte di cittadini di tale Stato in un periodo successivo al 1° luglio 2002 (data di entrata in vigore dello Statuto).
Nello specifico, la Palestina ha riferito al Procuratore i crimini che sarebbero stati commessi nei “territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est” a partire dal 13 giugno 2014, scegliendo di non reiterare la richiesta effettuata il 21 gennaio 2009, avente ad oggetto le condotte commesse sul “territorio della Palestina”, a partire dal 1° luglio 2002. In quella prima occasione, dopo aver invitato esperti indipendenti e organizzazioni (internazionali e non governative) a sottoporgli pareri sull’efficacia dell’atto in conformità all’art. 12, par. 3, l’allora Procuratore Luis Moreno Ocampo aveva deciso di non aprire un’indagine giudiziaria e chiuso l’esame preliminare, rilevando di non poter riconoscere carattere di statualità all’ente da cui la dichiarazione proveniva, dal momento che nessun organo delle Nazioni Unite si era (ancora) espresso in tal senso. Nel rapporto ex art. 53, par. 1 del 3 aprile 2012, il Procuratore sottolineava tuttavia che, laddove gli organi competenti delle Nazioni Unite o l’Assemblea degli Stati Parti dello Statuto avessero risolto la questione preliminare della statualità, il suo Ufficio avrebbe potuto considerare nuove, analoghe denunce.
Nei mesi precedenti, la Palestina era stata ammessa come full member dalla Conferenza generale dell’UNESCO (il 31 ottobre 2011); il 29 novembre 2012 le era stato riconosciuto “non-member observer State status” da parte dell’Assemblea Generale ONU con risoluzione 67/19. A seguito di queste circostanze, e nonostante il fallimento dei tentativi di ottenere la full membership in seno alle Nazioni Unite, la legittimazione della Palestina ad aderire allo Statuto della Corte penale internazionale era stata affermata dal nuovo Procuratore, la gambiana Fatou Bensouda, in un editoriale del 29 agosto 2014.
Fallito anche un ultimo tentativo di far approvare dal Consiglio di sicurezza una risoluzione sponsorizzata dalla Giordania (mediante cui tra le altre cose si invitavano Israele e Palestina a perseguire una soluzione negoziale, che avesse come obiettivo la nascita di due Stati entro i confini precedenti al 1967; e gli Stati membri dell’ONU a riconoscere nell’immediato futuro la full membership alla Palestina), le autorità di Ramallah – d’accordo con i leader di Hamas, nel frattempo entrati a far parte di un Governo di unità – decidevano di inoltrare alla Cancelleria della Corte la summenzionata dichiarazione ex art. 12, par. 3 e di depositare (il 2 gennaio 2015) presso il Segretario generale ONU lo strumento di adesione allo Statuto di Roma.
Se rispetto a quest’ultimo il Segretario Generale, in qualità di depositario, si è limitato ad emettere una breve nota in data 6 gennaio mediante cui si dà notizia dell’avvenuta adesione e dell’entrata in vigore dello Statuto per la Palestina il prossimo 1° aprile, l’atto unilaterale di riconoscimento della giurisdizione della Corte penale internazionale ai sensi dell’art. 12, par. 3 è stato “preso in carico” dal Procuratore che, il 16 gennaio, ha emesso al riguardo un primo comunicato. Tale irrituale iniziativa aveva lo scopo, più che di rendere nota l’apertura dell’esame preliminare (che si sostanzia in un duplice accertamento in ordine alle condizioni per l’esercizio della giurisdizione, di cui all’art. 12, par. 2 e per l’apertura di un’indagine ai sensi dell’art. 53, par. 1), di ribadire come, a seguito della risoluzione dell’Assemblea Generale ONU e coerentemente con quanto affermato in passato, dovesse considerarsi risolte in senso positivo – ai fini dell’esercizio della giurisdizione da parte della Corte penale internazionale – la questione della statualità della Palestina e quella, correlata, della “ricevibilità” della dichiarazione.
Questa affermazione, pure non di per sé sufficiente a dar luogo all’avvio delle indagini sulla situazione riferita al Procuratore, ha provocato una veemente reazione da parte delle più alte cariche dello Stato d’Israele: in particolare, il 17 gennaio il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha definito “assurda” la decisione del Procuratore e il giorno successivo il Ministro degli esteri, Avigdor Lieberman, ha invitato i più stretti alleati del Paese a “tagliare i fondi” messi a disposizione della Corte penale internazionale.