La sentenza di condanna a morte di Saif al-Islam Gheddafi: tra obbligo di cooperazione con la CPI e crisi libica


Il 28 luglio 2015 la quattordicesima Corte d’appello, sezione penale, del Tribunale di Tripoli ha emesso la sentenza (n. 630/2012) di condanna a morte per fucilazione del secondogenito del colonnello Gheddafi, Saif al-Islam. L’uomo, accusato di fronte al Tribunale di aver commesso crimine di genocidio e di aver ordinato la repressione delle proteste pacifiche nel 2011, è stato condannato in contumacia in quanto è attualmente detenuto nel carcere di Zintan, a circa 180 km a sud-ovest di Tripoli. Con la stessa sentenza, sono stati condannati alla fucilazione anche altri otto gerarchi del regime tra cui l’ultimo premier del governo Gheddafi, Al-Baghdadi al-Mahmudi, e il capo dell’intelligence, Abdullah al-Senussi; inoltre, otto imputati sono stati condannati all’ergastolo ed altri quindici a pene da cinque a dodici anni di detenzione.

Le vicende giudiziarie del figlio del rais si intersecano con la difficile situazione libica in quanto il gruppo che detiene Saif al-Islam, teoricamente alleato del governo di Tobruk, non riconosce il governo di Tripoli e, non a caso, ha già fatto sapere che non intende consegnare l’uomo alle autorità di Tripoli (sulla situazione libica e in particolare sui negoziati di pace per la creazione di un governo di conciliazione nazionale libico si veda, su questo blog, il post di Alberto Aspidi). Il Ministro della giustizia del governo di Tobruk, il governo riconosciuto dalla comunità internazionale, ha ripetutamente denunciato come illegale il processo, parlando anche della possibilità che i giudici abbiano svolto il loro incarico sotto minaccia. Da sempre e da più parti (ad es. Human Rights Watch), si è infatti sollevato il problema della credibilità e del rispetto delle garanzie internazionali previste in sede processuale in relazione al processo ai danni di Saif al-Islam. Le accuse riguardano prima di tutto la condizione per cui il processo è stato condotto, almeno negli ultimi mesi, in completa absentia dell’imputato: fino a giugno del 2014 sarebbe stata garantita la presenza dell’imputato tramite un collegamento video dalla prigione in cui è rinchiuso, ma successivamente a questa data sembra che l’imputato non abbia più avuto modo di partecipare. Ulteriori accuse si riferiscono al ruolo della difesa, alle prove, alle possibili minacce subite e, in generale, alle condizioni di sicurezza dei giudici. In definitiva, non sembrano essere state rispettate le garanzie dell’equo processo così come previste dal diritto internazionale.

Alla notizia di condanna, oltre al Ministro della giustizia libico, hanno subito reagito anche le NU, così come il Consiglio d’Europa e diverse organizzazioni non governative. Ma soprattutto la Corte penale internazionale (CPI) è intervenuta nella questione chiedendo ufficialmente che la pena di morte non venga eseguita e ricordando alla Libia, per l’ennesima volta dal 2011, che vi è un mandato d’arresto internazionale su Saif al-Islam e che il Tribunale libico ha emesso la sentenza in totale violazione del principio di cooperazione così come sancito dalla risoluzione 1970 del 2011 del Consiglio di Sicurezza (CdS) delle Nazioni unite.

Il 26 febbraio 2011, infatti, con la risoluzione 1970 il CdS ha deciso, all’unanimità dei suoi membri, di segnalare al Procuratore della CPI ex art. 13 dello Statuto di Roma, la situazione che ha interessato il territorio libico a partire dal 15 febbraio 2011 (par. 4), sottolineando la necessità che gli autori degli attacchi perpetrati contro i civili rispondessero a livello internazionale dei loro atti. Dopo un esame preliminare della situazione, il Procuratore della CPI concludeva, il 4 marzo 2011, a favore dell’esistenza di una base ragionevole per poter credere che in Libia, nel periodo successivo al 15 febbraio 2011, fossero stati commessi dei crimini di competenza della Corte, decidendo dunque di aprire un’inchiesta. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte della Camera preliminare, il 27 giugno del 2011, l’Ufficio del Procuratore emetteva un mandato d’arresto nei confronti di Abu Minyar Gheddafi, Abdullah al-Senussi e Saif al-Islam per crimini contro l’umanità, in particolare configurantisi nelle specifiche fattispecie previste dall’art. 7, par. 1, lett. a) (“omicidio”) e lett. h) (“persecuzione contro un gruppo o una collettività”), commessi attraverso l’apparato dello Stato e le forze di sicurezza, presumibilmente dopo il 15 febbraio, in diversi luoghi della Libia, soprattutto a Tripoli, Benghazi e Misurata. I primi due mandati d’arresto sono stati ritirati, rispettivamente, il 22 novembre 2011 per morte del ricercato e il 7 agosto 2014 a seguito della decisione del 24 luglio della Camera d’appello circa l’irricevibilità davanti alla CPI del caso. Rimaneva valido ovviamente il mandato d’arresto internazionale per il secondogenito del rais che ancora alla fine del 2011 risultava in fuga. Essa si è poi conclusa soltanto nel novembre 2011 con la cattura di Saif al-Islam al confine tra la Libia e la Nigeria da parte di un gruppo di ribelli libici.

Il 1° maggio 2012 il governo libico ha sollevato davanti alla Camera preliminare un’eccezione di irricevibilità del caso Saif al-Islam Gheddafi basata sul principio della complementarità. Quest’ultimo, che si ricava fin dal preambolo dello Statuto di Roma, è uno dei principi cardine alla base del rapporto tra l’azione della CPI e le prerogative degli Stati nazionali. In particolare esso si esplica nella condizione per cui la CPI non si sostituisce ai sistemi nazionali di giustizia penale, ma si propone di essere complementare, appunto, ad essi. Ciò significa che la CPI non può avviare un’inchiesta se non nel momento in cui lo Stato nazionale si trovi realmente nell’incapacità di avviare o non abbia intenzione di avviare un’indagine (art. 17, par. 1, dello Statuto). Fin dal 2011 il Tribunale di Tripoli aveva assicurato alla CPI di poter eseguire in patria un processo regolare ed equo nei confronti del figlio di Gheddafi. Il 31 maggio 2013, la Camera preliminare ha deciso di rigettare l’eccezione di irricevibilità relativa al caso Saif al-Islam Gheddafi presentata dal governo di Tripoli. Nella decisione i giudici hanno sottolineato gli innegabili sforzi fatti dalla Libia per restaurare lo Stato di diritto; tuttavia, nonostante questi sforzi, la Camera ha concluso in favore di un’incapacità materiale da parte della Libia di condurre un processo contro l’indagato in maniera adeguata e garantendo i diritti fondamentali dell’imputato, l’equo processo e l’indipendenza dei giudici. La decisone è stata confermata il 21 maggio 2014 dalla Camera di appello della CPI sebbene, meno di un mese prima, la Libia aprisse ufficialmente il processo contro Saif al-Islam. Il processo in Libia a Saif al-Islam ha avuto infatti inizio nell’aprile 2014 nella totale indifferenza di quanto deciso dalla CPI.

Il 10 dicembre 2014 la Camera preliminare ha preso atto del comportamento libico in contrasto con l’obbligo di cooperazione e ha deciso di conseguenza di sottoporre la questione al CdS. La Camera preliminare concludeva, infatti, che la Libia non si era adeguata alle richieste della Corte in riferimento alla richiesta di consegnare l’imputato e di fornire alla difesa di Saif al-Islam alcuni documenti originali che erano stati sequestrati dalle autorità libiche al precedente consulente legale di Saif al-Islam nel giugno del 2012. La Camera preliminare ha del resto sottolineato nella sua decisione che la scelta di deferire la situazione al CdS non era da leggersi in termini punitivi nei confronti della Libia in quanto essa mirava esclusivamente ad eliminare gli ostacoli creatisi al naturale meccanismo della cooperazione. Il CdS ha preso atto con la risoluzione 2213 del 2015 della non conformità del comportamento libico con l’obbligo di cooperazione e di conseguenza ha condannato la persistente violazione delle misure previste dalla precedente risoluzione 1970 del 2011 con la quale, tra le altre cose (v. par. 5), si richiedeva alla Libia, Stato non parte della CPI, di collaborare pienamente e di fornire ogni tipo di aiuto alla CPI e al suo Procuratore.

In questo contesto deve dunque inquadrarsi la sentenza del Tribunale di Tripoli di condanna di Saif al-Islam. Considerando i pregressi giuridici analizzati, il Procuratore della CPI ha chiesto, immediatamente dopo la sentenza, che la Camera preliminare (I) ordinasse alla Libia di astenersi dal compiere la condanna di Gheddafi, di arrendersi immediatamente alle continue richieste della Corte e di informare il CdS della condanna a morte emessa nei confronti di Saif al-Gheddafi. Nel documento, ovviamente, si sottolinea come il figlio del rais non avrebbe dovuto neanche essere processato in Libia e come alle autorità libiche sia stato ricordato in più occasioni di consegnare Gheddafi e di adempiere l’obbligo di cooperazione. Il Procuratore, per il tramite della Camera preliminare, ha richiesto quindi alla Libia di astenersi da qualsiasi azione che possa vanificare la capacità della CPI di esercitare la propria giurisdizione, tra cui ovviamente spicca l’esecuzione materiale della condanna a morte.

È evidente che la situazione giuridica non possa prescindere dal contesto fattuale in cui si trova al momento la Libia sebbene ciò non possa essere addotto come una giustificazione. Bisogna infatti considerare che il processo nazionale è stato avviato prima del collasso della situazione libica e successivamente alla decisione del 31 maggio 2013 della Camera preliminare, dunque con la consapevolezza da parte del governo di allora della violazione dell’obbligo di cooperazione così come sancito nella risoluzione del 2011 del CdS. Tuttavia, al momento, il contesto di guerra civile e la complessità dello scenario libico dovuta all’esistenza di due governi “ufficiali” e alla presenza di gruppi che talvolta non si riconoscono neanche nei due governi, rende ancora più delicata la personale situazione di Saif al-Islam e allontana sempre di più la concreta possibilità che l’uomo, su cui pende un mandato d’arresto internazionale, venga consegnato alla CPI nel rispetto del diritto internazionale.