
Il 2 luglio 2015 è stata resa pubblica la decisione della prima sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) nel caso Tagayeva e altri c. Russia (ricorso n° 26562/07), in cui i giudici hanno valutato l’ammissibilità dei ricorsi presentati separatamente da 447 persone contro la Russia, in relazione all’attentato contro la scuola n° 1 di Beslan, verificatosi il 1° settembre 2004. I ricorrenti lamentavano la mancata attuazione di misure atte a prevenire l’attacco, l’errata gestione della crisi e l’assenza di indagini adeguate dopo gli eventi, e hanno chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla presunta responsabilità delle autorità russe per la violazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 10 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).
La decisione della Corte, che non scende nel merito delle istanze presentate, ma valuta al momento esclusivamente l’ammissibilità, ai sensi della CEDU, delle richieste avanzate, rappresenta un primo passo estremamente importante affinché possa essere fatta maggiore chiarezza su quanto avvenne in quei giorni e sulle condotte tenute dalle autorità del paese colpito.
L’attentato: 1-3 settembre 2004
Come noto, il 1° settembre 2004 un gruppo di terroristi ceceni ha circondato la scuola n° 1 di Beslan, cittadina dell’Ossezia del Nord, nel corso della cerimonia in occasione della Festa del sapere. Nella scuola erano presenti oltre mille persone tra alunni, insegnanti e parenti dei bambini. I terroristi hanno potuto agire sostanzialmente indisturbati, in quanto sul posto era presente soltanto un’agente di polizia, disarmata, che non ha naturalmente potuto nulla contro gli attentatori. Dal 1° settembre, e per i due giorni successivi, moltissimi dei presenti alla cerimonia (eccetto alcuni che erano riusciti a scappare nei primi concitati momenti dell’assalto) sono stati tenuti prigionieri nella scuola, costantemente minacciati con armi da fuoco, soggetti a vessazioni e violenze fisiche e verbali, senza cibo né acqua e costretti in posizioni che, a lungo andare, hanno comportato dolori e sofferenze specialmente nei più piccoli e negli anziani.
I terroristi, non appena preso possesso dell’edificio, hanno predisposto un sistema di ordigni improvvisati (improvised explosive devices o IED) che hanno poi disseminato nella scuola e specialmente in prossimità degli ostaggi, minacciando gli stessi e le autorità di far esplodere i congegni se non fosse stato eseguito quanto da loro richiesto.
I reparti speciali, chiamati dalle autorità per gestire l’emergenza, sono giunti sul posto solo alcune ore dopo l’avvenuto sequestro. Nel corso dei tre giorni, si sono susseguiti i tentativi di negoziazione affinché i terroristi concedessero la liberazione degli ostaggi: tuttavia, fino alla mattina del 4 settembre, la polizia è riuscita ad ottenere il rilascio soltanto per poche persone, principalmente donne con bambini molto piccoli.
Il 3 settembre 2004, i terroristi hanno concesso alle autorità di raccogliere i corpi di chi era stato ucciso nei giorni precedenti. Mentre si procedeva a portar via i corpi dei deceduti (sotto supervisione di uno dei terroristi), si sono verificate due esplosioni la cui causa resta ancora oggi dibattuta. Da quanto è emerso dalle analisi di esperti, sottoposte all’attenzione della Corte, e da quanto riportato dal governo russo (v. §§ 221 e 226), sono state causate dall’improvviso scoppio degli IED. Approfittando di queste impreviste esplosioni e del caos che ne è seguito, i reparti speciali hanno fatto irruzione nella scuola, riuscendo a portare via un numero consistente di persone. Tuttavia, molti ostaggi hanno perso la vita nelle esplosioni e nelle operazioni successive, caratterizzate anche da un intenso scontro a fuoco.
Il tragico bilancio dei tre giorni è stato di oltre 300 vittime: di queste, i medici legali sono riusciti a stabilire la causa certa del decesso soltanto di 215 persone. Di circa 90 persone non è stato possibile chiarire la causa della morte, per via delle gravi ustioni riportate dopo le esplosioni e, in alcuni casi, anche dopo il decesso.
Le richieste dei ricorrenti e la decisione della Corte
Come accennato poc’anzi, i ricorrenti lamentavano la violazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 10 e 13 della CEDU. Di queste numerose doglianze, la Corte ha stabilito la necessità di procedere nel merito esclusivamente dei ricorsi relativi agli articoli 2 e 13 ed indagare su eventuali violazioni sia dal punto di vista procedurale che sostanziale delle due disposizioni. Al contrario, le ipotesi di violazione relative agli articoli 6, 8 e 10 sono state giudicate manifestamente infondate e, conseguentemente, respinte. Inoltre, quanto all’art. 3, come si vedrà più avanti, i ricorsi sono stati respinti, parzialmente, per incompatibilità ratione personae e, per altri aspetti, come manifestamente infondati.
Preliminarmente, tuttavia, la Camera ha dovuto chiarire taluni aspetti relativi allo status di vittime di alcuni ricorrenti. Il governo russo ha infatti eccepito che molti di loro non fossero in realtà vittime nel senso inteso dalla Convenzione, in quanto alcuni erano già stati destinatari di un risarcimento da parte del governo; altri non soddisfacevano alcuni requisiti procedurali (tra cui, la presentazione del ricorso entro i sei mesi dall’esaurimento dei ricorsi interni) e altri ancora stavano ricorrendo alla Corte pur non essendo stati ostaggi dei terroristi. La Camera, in una lunga esposizione, ha chiarito questo aspetto, dando un ruolo particolarmente rilevante al diretto coinvolgimento negli avvenimenti che ciascun ricorrente deve avere per poter validamente sottoporre un ricorso alla Corte. Alla luce di ciò, ha eliminato dal ruolo i ricorsi di 51 ricorrenti che non erano stati vittime dirette degli eventi in esame e che stavano agendo come rappresentanti di un congiunto che non aveva manifestato la volontà di procedere legalmente oppure che aveva deciso di effettuare il ricorso autonomamente (§§ 482-483): questi ricorrenti sono stati espunti per incompatibilità ratione personae con la Convenzione, come espressamente affermato dalla Corte.
I giudici si sono poi espressi sul mancato rispetto del termine dei sei mesi, eccepito dal governo russo. Per praticità, e date le istanze molto simili, la Corte ha deciso di riunire i ricorsi in due gruppi. Alla luce di questa ripartizione, visto l’alto numero di ricorrenti e la particolarità del caso, la Camera ha stabilito che il termine dei sei mesi non dovesse essere soddisfatto da ogni singolo ricorrente, ritenendo irrealistica l’eventualità che tutti avessero partecipato contemporaneamente agli stessi procedimenti interni e avessero firmato i documenti necessari per il ricorso nella stessa data. Infine, i giudici hanno chiarito che, in linea di principio, «a measure favourable to an applicant is not, in principle, sufficient to deprive that individual of his or her status as a “victim”» (§ 504), escludendo in questo modo anche la validità dell’obiezione sollevata dal governo russo sul percepimento, da parte di alcuni ricorrenti, di un risarcimento da parte delle autorità.
Dopo aver risolto le questioni preliminari, la Corte si è espressa sull’ammissibilità o meno dei ricorsi, in relazione alle istanze presentate.
La presunta violazione dell’art. 3 è stata sostenuta dai ricorrenti sotto due diversi profili: da un lato, la presunta responsabilità delle autorità russe per le sofferenze inferte dai terroristi agli ostaggi; dall’altro, le doglianze relative alla gestione delle operazioni di salvataggio e all’inadeguatezza dell’assistenza medica fornita. La Corte ha ritenuto del tutto incompatibile ratione personae con la CEDU la prima doglianza, in quanto la responsabilità per le sofferenze inflitte agli ostaggi e alle loro famiglie è imputabile esclusivamente ai terroristi – e non allo Stato russo – e le azioni di privati non attribuibili ad uno Stato membro della CEDU non rientrano nella competenza della Corte, in linea con i principi del diritto internazionale. La Corte ha inoltre precisato che tale incompatibilità sussiste «independently of the outcome of the complaint which concerns the alleged omissions of the Russian authorities for the prevention of the life-threatening terrorist attack» (§ 581). In secondo luogo, ha ricondotto la seconda istanza ad una potenziale violazione dell’art. 2, senza ritenere necessario un esame separato sotto il profilo dell’art. 3 e giudicando anzi questo particolare aspetto del ricorso manifestamente infondato ai sensi dell’art. 35, paragrafi 3(a) e 4.
In merito agli articoli 6, 8 e 10, la Corte ha stabilito che, alla luce del materiale in suo possesso e viste le istanze presentate in relazione agli articoli 2 e 13, i ricorsi «[…] do not disclose any appearance of a violation of the rights and freedoms set out in the Convention or its Protocols» (§ 593) e ha dunque dichiarato inammissibili le richieste dei ricorrenti anche sotto il profilo di questi articoli, in quanto manifestamente infondati.
La sezione più ampia della decisione, dopo l’esposizione dei fatti rilevanti, riguarda indubbiamente l’art. 2, la cui violazione è stata lamentata dai due gruppi di ricorrenti in relazione all’obbligo di prevenire atti che possano mettere in pericolo la vita degli individui, alla pianificazione e al controllo di operazioni che necessitano l’uso della forza e alla successiva investigazione degli eventi. Alla luce di quanto esposto dai ricorrenti e dal governo, i giudici hanno stabilito la necessità di procedere all’esame del merito di queste istanze e dunque, in primo luogo, di verificare se le autorità russe erano a conoscenza o dovevano essere a conoscenza della possibilità di un imminente attentato e se, in tal caso, hanno preso le misure necessarie atte a prevenirlo. In secondo luogo, scendere nel merito degli aspetti procedurali dell’obbligo di tutela del diritto alla vita e stabilire se le indagini successive agli avvenimenti sono state adeguate o meno. Infine, giudicare se la pianificazione e il controllo delle operazioni di salvataggio degli ostaggi sono state compiute correttamente e, più specificamente, se la polizia ha saputo bilanciare e gestire la forza appropriatamente.
I giudici hanno infine stabilito la necessità di procedere anche all’esame nel merito di una possibile violazione dell’art. 13, che tutela il diritto ad un ricorso effettivo nell’ordinamento interno dei diritti sanciti dalla Convenzione. A tal proposito, i ricorrenti hanno lamentato l’inefficacia dei procedimenti interni – dato che molti dei ricorsi interni erano stati rigettati dalle corti distrettuali – e hanno sostenuto che il risarcimento riconosciuto ad alcune delle vittime non aveva sanato gli obblighi dello Stato russo secondo quanto previsto dell’art. 13 CEDU.
A quasi undici anni dai fatti di Beslan, la decisione della Camera apre le porte ad una futura sentenza della Corte, che potrebbe far luce su alcuni aspetti ancora poco chiari dell’attentato, mediante un nuovo esame, questa volta attraverso la lente del diritto internazionale, delle azioni che le autorità russe hanno tenuto prima, durante e dopo quei tragici giorni di terrore.