
Il 21 marzo 2016, la Trial Chamber III della Corte penale internazionale (CPI) ha dichiarato all’unanimità Jean-Pierre Bemba Gombo colpevole, oltre ogni ragionevole dubbio, di crimini contro l’umanità (omicidio e stupro) e crimini di guerra (omicidio, stupro e saccheggio) non in quanto materiale esecutore di tali fattispecie criminose ma facendo riferimento per la prima volta al principio della “responsabilità da comando” così come sancito dall’art. 28, par. a), dello Statuto di Roma. È questa una delle due ragioni per cui, così come ha affermato il procuratore Bensouda, il verdetto del 21 marzo è destinato ad entrare nella storia della CPI. Accanto all’affermazione del principio della responsabilità da comando di storica evocazione, inoltre, la sentenza fa rientrare per la prima volta lo stupro tra i crimini di guerra nel solco della strada intrapresa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite a partire dal 2000 in favore del riconoscimento dello stupro quale specifica tattica di guerra, oltre che minaccia alla pace e crimine contro l’umanità.
Su richiesta del presidente della Repubblica centrafricana, Ange-Felix Patassé, minacciato da un golpe militare guidato da François Bozizé, il 26 ottobre del 2002 i miliziani del Movimento per la liberazione del Congo (MLC), movimento guidato da Jean-Pierre Bemba fina dalla sua nascita nel 1998, lasciano Gbadolite, città nel nord della Repubblica del Congo (RDC) e quartier generale dell’MLC, per giungere in aiuto al governo legittimo centrafricano. Per circa cinque mesi il contingente dell’MLC, composto da tre battaglioni per un totale di circa 1.500 uomini, combatterà al fianco dell’esercito governativo di Patassé nella guerra civile della Repubblica centrafricana, macchiandosi di crimini contro l’umanità e di crimini di guerra. Durante tutto questo periodo, durante cioè quella che è stata chiamata la “Operazione del 2002-2003”, Bemba rimarrà in territorio congolese ma sarà in continuo contatto con le forze MLC sul campo e in particolare con il colonnello Moustapha, il più alto in grado dell’MLC nella Repubblica centroafricana. Questi i fatti alla base del processo a Bemba e che costituiscono il quadro di riferimento nell’ambito dell’azione della CPI.
Nella sentenza di condanna la Camera, partendo da tali fatti, procede primariamente ad un esame analitico di tutti gli elementi, oggettivo e soggettivo, necessari per poter configurare, da un parte, un crimine contro l’umanità e, dall’altra, un crimine di guerra. Per quanto attiene ai crimini contro l’umanità essi si caratterizzano, sul piano oggettivo, per la presenza di un attacco esteso o sistematico contro qualsiasi popolazione civile e sul piano soggettivo per la consapevolezza da parte degli attori in campo di tale attacco. Per ciò che attiene al caso specifico, la Camera ha concluso che le forze dell’MLC hanno lanciato un attacco esteso, sistematico e consapevole contro la popolazione civile ai sensi dell’art. 7, par. 2, lett. a). Le prove hanno infatti dimostrato che nel corso dell’Operazione del 2002-2003, le truppe dell’MLC hanno commesso numerosi atti di saccheggio, stupro e uccisione contro i civili in una zona geografica che comprende Bangui, PK12, PK22, Bazoum, Damaram Sibut, Bossangoa, Bossembélé, Dékoa, Kaga Bandoro, Bossemptele, Boali, Yaloke e Mongoumba.
In riferimento invece ai crimini di guerra, l’elemento oggettivo è costituito chiaramente dall’esistenza stessa di una situazione di conflitto armato, quale che ne sia il carattere, internazionale o meno, mentre l’elemento soggettivo riguarda ancora una volta la consapevolezza dell’esistenza del conflitto. Nel caso di specie, la Corte ha affermato che così come stabilito dall’art. 8, par. 2, lett. f), dello Statuto si sia in presenza di un conflitto “prolongé” che ha raggiunto un grado di intensità sufficiente per essere qualificato tale ai sensi dell’art. 8, par. 2, lett. d). Il conflitto deve intendersi come limitato alla Repubblica centroafricana; i cittadini stranieri che vi hanno preso parte non agivano sotto il controllo globale di un altro governo straniero. Da ciò deriva dunque che, in riferimento al carattere del conflitto, non si è in presenza di un conflitto tra due o più Stati, ma di un conflitto non internazionale. I fatti accaduti nella Repubblica centrafricana hanno visto opporsi, da una parte, le autorità del governo centroafricano, sostenute dalle forze dell’MLC consapevoli della situazione conflittuale esistente, e, dall’altra parte, il gruppo organizzato di ribelli guidato dal generale Bozizé.
Stabiliti dunque i presupposti in riferimento ai crimini, la Camera passa ad analizzare l’eventuale responsabilità dell’MLC per le fattispecie criminose considerate. Così come emerso dalle prove e dal dibattimento, gli stupri multipli e le uccisioni commesse dai soldati dell’MLC costituivano una “ligne de conduite” e non un semplice atto isolato o fortuito. Le uccisioni e gli stupri accompagnavano regolarmente gli atti di saccheggio contro la popolazione civile o erano commessi nel corso di tali atti. Infatti, nel momento in cui i ribelli del generale Bozizé lasciavano un settore, i soldati dell’MLC procedevano al controllo di ciascuna abitazione alla ricerca di ribelli, violentando i civili, saccheggiando i loro beni e in certi casi uccidendo chi cercava di resistere alle violenze e al saccheggio. La Camera conclude, dunque, che le azioni dell’MLC abbiano avuto de facto, e non di certo in via incidentale, come primo bersaglio la popolazione civile della Repubblica centroafricana, sebbene chiaramente questa non si potesse considerare come partecipante alle ostilità. Gli autori dei crimini sembrano aver preso di mira la popolazione civile, da un lato, per compensare l’insufficienza di soldi e di razioni che ricevevano dall’MLC e, dell’altro, per destabilizzare, umiliare e punire persone sospettate di essere ribelli, simpatizzanti dei ribelli, o che opponevano resistenza al saccheggio e allo stupro. La Camera ha dunque concluso che le prove stabiliscono l’esistenza di un attacco generalizzato da parte dei soldati dell’MLC diretto contro la popolazione civile nella Repubblica centroafricana durante tutto il periodo preso in considerazione stabilendo in definitiva, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i soldati dell’MLC si siano macchiati di crimini contro l’umanità (omicidio e stupro) ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. a), e art. 7, par. 1, lett. g), e crimini di guerra (omicidio, stupro e saccheggio) ai sensi dell’art. 8, par. 2, lett. c), al. i), dell’art. 8, lett. e), al. vi), e dell’art. 8, par. 2, lett. e), al. v).
Stabilita dunque la commissione da parte dell’MLC di suddetti crimini, la Camera passa ad analizzare la posizione particolare di Bemba, in quanto comandante in capo delle forze dell’MLC. Secondo quanto si evince dall’art. 28 dello Statuto di Roma, la responsabilità del comando si costituisce di tre elementi: l’esistenza di un rapporto gerarchico tra superiore e subordinato e la detenzione da parte del comandante di un controllo effettivo sugli individui subordinati; la conoscenza o conoscibilità dei crimini commessi dalle truppe da parte del comandante; la mancata adozione da parte del comandante di tutte le misure ragionevoli e necessarie nell’ambito dei propri poteri, volte ad impedire o reprimere la commissione dei crimini o a devolvere la questione alle autorità competenti per le investigazioni e l’esercizio dell’azione penale.
Attraverso dunque l’analisi dei tre citati elementi la Camera finisce per determinare la responsabilità personale di Bemba in qualità di persona effettivamente facente funzioni di capo militare ai sensi dell’art. 28, lett. a), dello Statuto di Roma.
Per quanto riguarda il primo elemento, all’epoca dei fatti Bemba era il Presidente dell’MLC e il comandante in capo del suo braccio armato, l’Armata di liberazione del Congo (ALC). Gli elementi di prova hanno dimostrato, del resto, che proprio Bemba era l’autorità principale del Movimento, sia a livello militare che politico e che a lui spettavano in generale le decisioni più importanti. Bemba non solo controllava il finanziamento dell’MLC ma deteneva anche ulteriori vasti poteri ufficiali come, ad esempio, il potere di decidere chi nominare, chi promuovere o dimettere dei membri dell’MLC e dal suo braccio armato. A Bemba spettava poi il compito di dare ordini a livello di operazioni militari sul terreno, potere che del resto Bemba esercitava costantemente. Aveva inoltre poteri disciplinari sui membri dell’MLC compresi quelli di aprire inchieste e istituire corti marziali; poteva, infine, disporre o ritirare le proprie truppe presenti nella Repubblica centroafricana. Sebbene le truppe dell’MLC fossero in costante e continuativa comunicazione e cooperazione con le autorità centroafricane per tutta la durata dell’Operazione 2002-2003, la Camera ha constatato che le truppe dell’MLC non sono mai risultate subordinate alla gerarchia militare centroafricana. In via ipotetica, qualora, al contrario, fosse stata, riconosciuta una simile subordinazione delle forze di Bemba a quelle centroafricane, tale constatazione avrebbe presumibilmente escluso la possibilità di riconoscere la sussistenza del primo elemento dell’art. 28 in capo all’imputato escludendone probabilmente la responsabilità. Da quanto emerso dal dibattimento la Camera ha dunque concluso che Bemba, in qualità di capo militare, ha, oltre ogni ragionevole dubbio, esercitato continuativamente, sebbene a distanza, un controllo effettivo sul contingente dell’MLC presente nella Repubblica centroafricana per tutto il periodo considerato.
Passando ora al secondo elemento, la conoscenza o conoscibilità degli atti che si stavano compiendo, la Camera ha preliminarmente constatato che durante tutto il periodo 2002-2003, Bemba si trovava fisicamente a Gbadolite, in Congo, dirigendo dunque dal quartier generale dell’MLC le operazioni delle sue truppe presenti nel territorio della Repubblica centroafricana. Tuttavia, nonostante ciò, tutti i comandanti dell’MLC sul territorio della Repubblica centroafricana potevano comunicare direttamente con lui, con il Capo di stato maggiore e con il quartier generale dell’MLC a Gbadolite per radio, telefono, satellite e con numerosi altri mezzi di comunicazione. Le comunicazioni tra Bemba e i suoi comandanti sono state costanti e regolari durante tutta l’operazione. Inoltre i servizi di informazione civile e militare fornivano a Bemba, direttamente o tramite lo stato maggiore, le informazioni sulla situazione concernente i combattenti, le posizioni delle truppe, la situazione politica e i crimini commessi. Proprio i rapporti dei servizi di informazione riportavano gli atti criminosi commessi dalla truppe dell’MLC. Durante tutta l’operazione, inoltre, i media locali, internazionali e altre risorse hanno riportato numerose volte tali atti. Fin dal novembre 2002, dunque, Bemba era necessariamente a conoscenza del comportamento criminoso seguito dai soldati dell’MLC. In un suo discorso durante una visita nella Repubblica centroafricana, Bemba ha addirittura fatto riferimento a tali crimini e al fatto che le truppe dell’MLC stessero “brutalizzando” la popolazione civile. Dunque il comportamento di Bemba e le misure da lui stesso prese dimostrano, oltre ogni ragionevole dubbio, che il Presidente dell’MLC fosse a conoscenza di quanto stesse accadendo sul territorio della Repubblica centroafricana.
Accertata l’autorità di Bemba e il fatto che fosse a conoscenza degli atti criminosi di cui le sue truppe si stavano macchiando, la stessa Camera constata che Bemba si sia adoperato in qualche modo con l’obiettivo di contrastare tali atti. In particolare Bemba avrebbe preso alcune specifiche misure in tal senso: emissione di avvertimenti generali e pubblici destinati alle proprie truppe; creazione di due commissioni di inchiesta; istituzione di una corte marziale a Gbadolite per giudicare sette soldati di grado subalterno per dei capi di imputazione relativi al saccheggio di beni di un valore limitato; invio di una missione a Sibut, senza che però si trattasse di una inchiesta. Lo stesso procedimento davanti alla Camera, dunque, ha dimostrato uno sforzo minimo da parte di Bemba volto ad evitare o a punire i crimini successivamente a lui ascritti. Ma la Camera ha ritenuto che gli sforzi di Bemba siano stati del tutto insufficienti e inadeguati sia rispetto alla gravità dei crimini che si stavano commettendo sia in relazione alle possibilità concrete di intervento che Bemba avrebbe potuto mettere in campo considerando l’autorità di cui godeva. La Camera, a questo punto, elenca una serie di azioni che Bemba avrebbe potuto e dovuto prendere per non ricadere nella responsabilità ex art. 28: assicurarsi che le sue truppe prendessero confidenza con le regole del diritto internazionale umanitario, con le leggi e i costumi di guerra; avviare inchieste veritiere e complete sulla commissione dei crimini e punire efficacemente i soldati o i comandanti accusati; dare molteplici ordini chiari ai comandanti delle truppe al fine di impedire la commissione di detti crimini; modificare le modalità di dispiegamento delle truppe, limitando ad esempio il contatto con la popolazione civile; ritirare, rimpiazzare o dimettere gli ufficiali e i soldati che avevano commesso o tollerato tali crimini; dividere le informazioni con le autorità centroafricane o con altri e dare maggiore sostegno agli sforzi fatti per svolgere inchieste sui crimini. La Camera arriva finanche a ricordare che Bemba, considerando i vasti poteri nelle sue mani, avrebbe potuto considerare di ritirare le proprie truppe dal territorio della Repubblica centroafricana prima del marzo 2003, data effettiva del ritiro. Considerando dunque la vasta gamma di misure che i poteri in mano a Bemba gli avrebbero permesso di prendere, la Camera ha concluso che quelle prese effettivamente dal Presidente siano state manifestamente insufficienti. Tutte le mancanze di Bemba hanno anzi contribuito direttamente a facilitare la commissione dei crimini o perlomeno non ne hanno ridotto l’intensità e il numero.
Considerata l’autorità, la conoscenza dei fatti e l’inadeguatezza delle azioni intraprese, Bemba, in quanto persona facente effettivamente funzioni di capo militare, è penalmente responsabile ai sensi dell’art. 28, lett. a), dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra quali quelli commessi dalle truppe dell’MLC sul territorio centroafricano. La responsabilità attribuita a Bemba, dunque, non si manifesta in quanto responsabilità diretta ex art. 25 dello Statuto di Roma: egli non è infatti l’esecutore materiale delle fattispecie criminose imputate né tantomeno ha emesso ordini precisi circa la commissione di tali crimini; la responsabilità che sorge in capo a Bemba è di natura indiretta, configurandosi dunque come una sorta di culpa in vigilando. Si afferma dunque un principio fondamentale, finanche fondante, del diritto internazionale penale, sviluppato in via teorica già a Norimberga e a Tokyo, ma che ha avuto non poche difficoltà ad affermarsi dal punto di vista giuridico: il principio della responsabilità indiretta legata alla catena di comando. La condanna di Bemba ex art. 28 è prima di tutto un segnale mandato agli altri comandanti militari circa la volontà di non lasciare impuniti coloro i quali, pur non essendosi macchiati materialmente di certi crimini, ne fossero a conoscenza e, in base alla posizione occupata e all’autorità detenuta, avrebbero potuto evitare tali crimini o quantomeno perseguire i responsabili.
Per quanto attiene invece alla seconda novità fondamentale della sentenza, cioè la condanna dello stupro come crimine di guerra, questa come detto si inserisce in una specifica volontà già espressa varie volte soprattutto dal Consiglio di sicurezza. Per secoli lo stupro è stato considerato un normale atto tramite il quale sottomettere l’avversario durante un conflitto armato. È indubbio che spesso lo stupro sistematico sia stato utilizzato con l’intento specifico di ottenere vantaggi militari e politici, diffondere il terrore tra la popolazione, distruggere le comunità e in taluni casi modificare la composizione etnica delle successive generazioni. In generale, un conflitto armato, a causa della mancanza di sicurezza e della generale situazione di caos che determina, può rendere più facile commettere simili atti rimanendo spesso impuniti. Durante la Seconda guerra mondiale, tutte le parti del conflitto furono accusate di aver commesso stupri di massa, tuttavia né nello Statuto del Tribunale di Norimberga né in quello di Tokyo, si riconosceva il crimine di stupro. Sulla scia degli orrori commessi durante il conflitto nella ex Jugoslavia, lo Statuto della CPI riconosce lo stupro quale crimine contro l’umanità. Sebbene, dunque, lo stupro sia oggi generalmente riconosciuto quale crimine contro l’umanità e finanche quale atto passibile di costituire crimine di genocidio, nessun tribunale internazionale aveva mai fatto riferimento allo stupro quale crimine di guerra. Negli ultimi anni è stato soprattutto il Consiglio di sicurezza a muoversi in tal senso, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza e la punibilità delle violenze sessuali nel quadro dei conflitti armati (in tal senso si vedano le risoluzioni 1325/2000, 1820/2008, 1888 e 1889 del 2009 e da ultimo la 1960 del 2010). La sentenza Bemba costituisce dunque un primo e fondamentale riconoscimento in tal senso. La speranza è che l’azione della CPI non rimanga un unicum e possa, al contrario, dare nuova linfa ad un percorso di generale rivalutazione di uno degli atti più riprovevoli che si possano commettere, in tempo di pace e in tempo di guerra, soprattutto in virtù delle conseguenze di lungo termine che le vittime devono affrontare. Un crimine, insomma, che condiziona l’intera esistenza della vittima; una vittima che spesso deve subire, oltre al dramma dello stupro, anche quello di gravidanze indesiderate, malattie trasmesse sessualmente e finanche l’emarginazione per infamia da parte della comunità di appartenenza e spesso della sua stessa famiglia.