EUNAVFOR MED – operazione SOPHIA: sviluppi recenti che suscitano perplessità da… “allontanare” (parte seconda)


Un memorandum of understanding è stato siglato il 23 agosto scorso da E. Credendino, EUNAVFOR MED Operation Commander e da A. Toumia, Commander della guardia costiera e di sicurezza portuale libica allo scopo, essenzialmente, di poter procedere alla formazione mirata della guardia costiera e marina libica. Tale atto costituisce un significativo passaggio che consente di poter avviare la cooperazione proprio con la guardia costiera e marina libica (aspetto appunto evidenziato dall’ammiraglio di divisione E. Credendino: v. supra): comincia dunque a prendere “forma” una delle due funzioni di supporto attribuite dal Consiglio del 20 giugno scorso (v. il relativo comunicato stampa, nonché il punto n. 2 delle conclusioni del Consiglio del 23 maggio scorso).

L’impegno di EUNAVFOR MED – operazione SOPHIA concerne compiti di formazione «at sea, ashore (in EU Member States training facilities, or in Libya) and on board Libyan Coast Guard and Navy Patrol Boats» (per un primissimo bilancio dell’operazione SOPHIA v. E. Papastavridis, M. Ventrella).

Provvedere all’attività di formazione della guardia costiera e della marina libica ha suscitato però, prima facie, perplessità, poiché dovrebbe essere mirata al potenziamento sia della capacità di smantellare i fenomeni dello smuggling e del trafficking in Libia che dell’attività di ricerca e soccorso in mare, allo scopo di «migliorare la sicurezza nelle acque territoriali libiche» (v. appunto la prima parte di questo contributo).

La recente decisione (PESC) 2016/993 del Consiglio del 20 giugno scorso che apporta modifiche alla originaria decisione (PESC) 2015/778 e introduce altresì nuovi “elementi” significativi riguardanti l’operazione (verosimilmente, anche da un punto di vista strategico), sembrerebbe, prima facie, non aiutare a sciogliere taluni nodi delle questioni poste nella prima parte di questo contributo.

Tale decisione sembrerebbe optare per non “armonizzare” (rectius non preoccuparsi di “armonizzare”) la ragguardevole funzione di supporto con le diverse fasi successive che caratterizzano EUNAVFOR MED – operazione SOPHIA. Del resto, la prima frase dell’art. 2, par. 2, della decisione (PESC) 2015/778 è stata «sostituita» con una locuzione dal tenore seguente, che parrebbe alquanto generica: «[p]er quanto riguarda i suoi compiti principali relativi al traffico e alla tratta di esseri umani, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA è condotta per fasi successive e conformemente ai requisiti del diritto internazionale». Eppure la nuova prima parte dell’art. 1, par. 1, include l’attività di formazione quale contributo che l’operazione SOPHIA si prefigge di fornire al fine sostanzialmente di smantellare i fenomeni dello smuggling e del trafficking nel Mediterraneo centromeridionale… Non solo però. La decisione (PESC) 2016/993 introduce altresì significativi contenuti mediante l’introduzione dell’art. 2 bis, contenuti che sembrerebbero assumere una funzione centrale nella predisposizione dell’attività di formazione.

Appare quindi opportuno concentrare la nostra attenzione su determinati profili contemplati, appunto, dall’art. 2 bis, specificamente dal primo, secondo, terzo e quarto paragrafo di detto articolo.

Il primo paragrafo, da considerare “introduttivo”, rende noto l’impegno assunto da EUNAVFOR MED – operazione SOPHIA, ossia di contribuire a sviluppare le capacità e la formazione della guardia costiera e marina libica «nei compiti di contrasto in mare, in particolare, per prevenire il traffico e la tratta di esseri umani». Il secondo paragrafo assegna al Comitato politico e di sicurezza la funzione di determinare il compimento dei preparativi ritenuti necessari, ossia «la costituzione della forza e le procedure di controllo dei tirocinanti», per porre in essere, in alto mare, le suddette attività. Il terzo paragrafo, si badi bene, prevede altresì la possibilità di effettuare le summenzionate attività «nel territorio, comprese le acque territoriali, della Libia o di uno Stato terzo ospitante vicino della Libia, qualora il CPS [il Comitato politico e di sicurezza] decida in tal senso a seguito di una valutazione del Consiglio sulla base di un invito da parte della Libia o dello Stato ospitante interessato, e in conformità del diritto internazionale». Il quarto paragrafo prevede infine la possibilità di realizzare le più volte richiamate attività, sulla base di un invito, «all’interno di uno Stato membro, anche nei centri di formazione pertinenti».

Le perplessità riguardano, in modo particolare, il terzo paragrafo; il paragrafo successivo sembrerebbe invece avvalorare la considerazione (ovviamente già espressa) concernente il profilo che attiene all’opportunità di dare corso alla cooperazione con i Paesi terzi, contemplata proprio dal «Piano d’azione dell’UE contro il traffico di migranti (2015-2020)» del 27 maggio 2015 (cfr. ivi, p. 3).

Il terzo paragrafo dell’art. 2 bis attribuisce al CPS la possibilità di decidere di effettuare l’attività di formazione altresì «nel territorio, comprese le acque territoriali, della Libia o di uno Stato terzo ospitante vicino della Libia», dopo una valutazione (plausibilmente favorevole) espressa dal Consiglio sulla scorta di un invito manifestato dalla Libia oppure da uno Stato terzo ospitante limitrofo: tale possibilità sembrerebbe appunto rappresentare un ingegnoso espediente da utilizzare allo scopo di superare le difficoltà connesse alla copertura occorrente per poter procedere nelle fasi successive dell’operazione SOPHIA (repetita iuvant), attivare quindi la seconda parte della seconda fase (rectius legittimare l’opportunità di attivare proprio la seconda parte della seconda fase), naturalmente nelle acque territoriali libiche.

Da tenere ben presente in questo quadro delineato, ancora una volta, per punti davvero essenziali, che il 30 agosto scorso il CPS ha autorizzato l’inizio della significativa funzione di supporto di EUNAVFOR MED – operazione SOPHIA. Tale “quadro” sembrerebbe quindi, prima facie, generare ulteriori perplessità. Il corrispondente comunicato stampa parrebbe piuttosto “ambiguo”, poiché non palesa la zona operativa ove si dispiegherà l’attività: alto mare, oppure alto mare e acque territoriali libiche? Il comunicato sembrerebbe infatti limitarsi a ribadire la funzione di supporto, la mirata formazione, volta al potenziamento sia della capacità di smantellare i fenomeni dello smuggling e del trafficking in Libia che dell’attività di ricerca e soccorso in mare, al fine di migliorare la sicurezza nelle acque territoriali libiche.

Non si discute di un “dettaglio” da poco, posto che le condizioni richieste per effettuare l’attività nelle acque territoriali libiche sembrerebbero sussistere. L’invito dello Stato interessato è stato già formulato, più precisamente manifestato dalle «legittime autorità libiche» (v., ancora una volta, la prima parte di questo contributo). Per quanto riguarda invece la valutazione (plausibilmente favorevole) del Consiglio, non parrebbe eccessivamente azzardato presumere della sua sussistenza mediante una “costruzione” un po’ contorta: il comunicato stampa relativo al Consiglio del 20 giugno scorso, preliminarmente, richiama le conclusioni del Consiglio del 23 maggio scorso; il punto n. 1 di dette conclusioni sembrerebbe, in qualche modo, suffragare tale supposizione.

D’altra parte, da un punto di vista prettamente funzionale, che senso avrebbe “circoscrivere” l’opera di EUNAVFOR MED – operazione SOPHIA (solo) in alto mare?